AGGRAVAMENTO INFORTUNIO SUL LAVORO

Infortuni sul lavoro ed aggravamento dei postumi invalidanti

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, se sussistono i presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento della domanda del lavoratore, l’Inail provvede alla liquidazione di una rendita. Ma cosa succede se, a seguito dell’infortunio, si aggravano le condizioni sanitarie? Il lavoratore può chiedere la revisione della rendita Inail, considerato che il termine massimo entro cui è possibile effettuare la revisione è di 10 anni e anche che decorso il quarto anno dalla data di attribuzione della rendita, la revisione può essere richiesta e/o disposta solo due volte, rispettivamente alla fine del primo triennio ed alla fine del successivo triennio.

 

La revisione della misura della rendita di inabilità

L’articolo 83 D.P.R 30.06.1965, n. 1124, stabilisce che la misura della rendita di inabilità può essere rivista, su domanda del beneficiario ovvero per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, semprechè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato in ogni caso dall’infortunio che ha dato originariamente luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere del tutto soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro entro i limiti del minimo indennizzabile. La domanda di revisione deve essere accompagnata da certificazione medica dalla quale risulti che si è verificato un aggravamento delle conseguenze dell’infortunio e consegue una nuova riduzione dell’attitudine al lavoro.

L’Istituto assicuratore, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla stessa.

 

L’aggravamento deve dipendere dall’originario infortunio

Diversamente dall’aumento dell’attitudine al lavoro, che può anche dipendere da cause extra lavorative, l’aggravamento delle conseguenze dell’infortunio deve dipendere esclusivamente dal danno generato dall’infortunio indennizzato; ossia, l’aggravamento e la consequenziale inabilità devono costituire la naturale evoluzione dell’originario stato morboso. Da ciò deriva la necessità di verificare detta dipendenza sul piano causale, essendo del tutto irrilevanti eventuali cause successivamente intervenute ed estranee al rischio lavorativo.

 

Il termine di dieci anni

Il termine di dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato. La domanda di revisione può essere quindi presentata  anche oltre il decennio, a condizione che si provi che la variazione si sia verificata entro il decennio e purché l’Inail comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita.

 

La revisione di postumi invalidanti

L’articolo 83 del D.P.R. 1124/1965 disciplina anche la revisione dei postumi in origine non indennizzabili.

Entro dieci anni dalla data dell’infortunio (ovvero quindici anni se trattasi di malattia professionale), qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità, si potrà chiedere all’Istituto assicuratore la liquidazione della rendita. A tal uopo l’assicurato deve formulare specifica domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita nel caso di aggravamento. Il peggioramento delle condizioni di inabilità deve essere espressamente correlato a circostanze che derivano dall’originario infortunio modificando in peggio la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi