IL VERBALE SI SANZIONE AMMINISTRATIVA ILLEGGIBILE VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA

Il Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 423/2022 sancisce un nuovo principio in materia di sanzioni amministrative, stabilendo che il verbale redatto a mano dal verbalizzante, se illeggibile e in difetto di altra documentazione depositata in giudizio da cui possa evincersene il contenuto, deve essere annullato per violazione del diritto di difesa.

Proposta opposizione a una sanzione amministrativa davanti al Giudice di Pace di Frosinone il ricorrente chiedeva l’annullamento del verbale per detta motivazione. L’Ente opposto non si costituiva in giudizio.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso in quanto ha rilevato d’ufficio la insanabile invalidità del verbale di accertamento. Lo stesso, scritto a mano, risulta infatti del tutto illeggibile e poiché in giudizio non è stata prodotta neppure una copia dattiloscritta e manca la trascrizione dell’ordinanza, l’atto deve considerarsi viziato da una invalidità insanabile.

Infatti accertato che un atto risulta illeggibile e non è possibile comprenderne il contenuto anche per l’assenza di altri documenti depositati da parte dell’ente accentratore dai quali si può evincere il contenuto dl verbale, risulta violato il diritto di difesa del presunto responsabile della violazione. Non è materialmente possibile, di fatto, contestare il contenuto di un verbale di accertamento che risulta indecifrabile. Non solo; un verbale illeggibile viola anche il principio che impone all’amministrazione di provare la responsabilità del trasgressore.

Ne discende che se il verbale è illeggibile manca la prova della responsabilità del trasgressore.

Il provvedimento deve quindi essere annullato.

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi