INVALIDITÀ CIVILE: COME CONTESTARE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA

La Carta costituzione all’art. 38 garantisce “a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

Secondo il legislatore italiano è invalido civile:

1.      La persona di età compresa tra i 18 e i 65 anni che presenta un’infermità fisica, psichica e/o intellettiva, congenita o acquisita, anche progressiva, che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (superiore al 33%);

2.      Il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età;

3.      Il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Non rientrano invece nella invalidità civile le seguenti categorie: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e categorie assimilate).

Al cittadino riconosciuto invalido civile spettano diversi benefici fiscali ed economici sulla scorta della percentuale di invalidità stabilita dalla Commissione Medica della ASL. Detta percentuale di invalidità viene comunicata al cittadino invalido civile, a seguito di specifica visita, con verbale.

Contro detto verbale, se il cittadino vuole contestare la percentuale di invalidità riconosciutagli, può proporre ricorso.

IL PROCEDIMENTO

Il procedimento da seguire per l’accertamento dell’invalidità civile si compone di due fasi:

1) FASE GIUDIZIARIA: riguarda precisamente l’accertamento dell’invalidità, ovvero la percentuale riconosciuta dalla Commissione Medica della Asl;

2) FASE AMMINISTRATIVA: riguarda il profilo economico.

Entro 6 mesi (termine tassativo) dalla notifica del verbale di accertamento della invalidità riconosciuta dall’ASL occorre presentare un’istanza di ATP (accertamento tecnico preventivo) al Tribunale ordinario. Il Tribunale ordinario competente è quello in cui il ricorrente ha la propria residenza.

Una volta che l’istanza arriva avanti al Giudice, questi provvederà a nominare un consulente tecnico d’ufficio che avrà il compito di predisporre una CTU (consulenza tecnica d’ufficio) una volta effettuate le più adeguate operazioni peritali e visite.

Una volta depositata la CTU si possono verificare due ipotesi:

Nella prima le parti non contestano il risultato delle operazioni peritali di cui alla relazione, il Giudice in questo caso provvederà ad omologare la relazione con decreto che diventerà inappellabile.

Nella seconda, una parte o le parti contestano il risultato dei risultati, le stesse dovranno proporre il ricorso introduttivo del giudizio, illustrando i motivi della contestazione. In questa ultima ipotesi, avrà inizio, così, il processo vero e proprio che si concluderà con la pronuncia di una sentenza che sarà inappellabile.

Si ricorda che, sotto il profilo economico, i benefici ottenibili a seconda del grado di percentuale che viene riconosciuta, sono i seguenti:

– fino al 33% di invalidità: Nessun riconoscimento;

– dal 46% di invalidità: Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata

– dal 33% al 73%: Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali;

– dal 66%: Esenzione completa dai ticket sanitari;

– dal 74% al 100%: Prestazioni economiche.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi