Multa per passaggio col rosso da invalidare nel caso in cui l’apparecchiatura di rilevamento non sia stata omologata

L’apparecchio di rilevazione elettronica che fotografa il veicolo che passa con il rosso al semaforo deve essere sottoposto alla complessa procedura prevista per l’omologazione, nonché a taratura e verifiche periodiche. In difetto di ciò i rilevamenti non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione mancando quella garanzia di affidabilità che solo tali adempimenti possono garantire.

Lo ha disposto il Giudice di Pace di Vercelli con sentenza del 19 febbraio 2020.

Il Giudice ha accolto l’opposizione originata da un verbale elevato per passaggio con lanterna semaforica rossa. Nello specifico, la violazione era stata rilevata tramite dispositivo elettronico che aveva fotografato il veicolo.

Omologazione e approvazione

Il giudicante, a seguito della lettura congiunta dell’art. 201, comma 1-ter, C.d.S. e dell’art. 192 Reg. C.d.S., ha precisato che le apparecchiature da utilizzare per i controlli debbano essere omologate qualora il Regolamento di esecuzione ed attuazione stabilisca le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, altrimenti sarà possibile ricorrere alla semplice approvazione.

Nel in questione, l’opponente ha evidenziato che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento non era stata omologata con decreto del MIT, ma approvato da una specifica dirigenziale. Ciò non risponde al dettato della Corte Costituzionale nella Sent. n. 113/2015, che ha stabilito che la strumentazione tecnica non può essere utilizzata in assenza della prescritta omologazione.

Detta statuizione deve estendersi a tutte le apparecchiature automatiche utilizzate per l’accertamento di qualsivoglia illecito previsto in tema di circolazione stradale.

Il giudice ha altresì rilevato che l’esonero da verifiche periodiche e di taratura di mezzi tecnici di rilevazione di infrazioni deve intendersi irrazionale e irragionevole. Ciò perchè qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute a logoramento delle sue componenti o ad situazioni eventuali quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.

Per il Giudice di Pace solo attraverso la taratura e le verifiche periodiche sarebbero salvaguardate le contrapposte facoltà delle parti: quelle dello Stato, alla sicurezza della circolazione e quelle del cittadino, alla certezza dei rapporti giuridici e al diritto di difesa.

Nel caso di specie l’apparecchiatura che ha ripreso in modalità automatica ed in sequenza video le luci proiettate da un impianto semaforico, la durata delle stesse, i tempi e la successione, nonché l’area della intersezione stradale controllata, non può ritenersi esente dall’obbligo di taratura e di verifiche periodiche in quanto è tenuta a fornire garanzia di affidabilità.

Poichè la predetta apparecchiatura non è stata sottoposta alla complessa procedura per l’omologazione, i rilevamenti non potranno essere utilizzati ai fini della contestazione della violazione, avendo questa operato in modalità automatica e senza la presenza dell’agente che ne abbia preventivamente accertato la corretta funzionalità. Dall’accoglimento dell’opposizione ha conseguito l’annullamento del verbale.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi