PEDONE ESENTE DA RESPONSABILITÀ NEL SINISTRO IN CASO DI ASSENZA DI STRISCE PEDONALI

Con la recentissima Ordinanza n. 278/2021 la Corte suprema afferma l’inesistenza del concorso di colpa del pedone, investito in un piazzale, nel caso in cui nella zona difettano attraversamenti pedonali fruibili dal medesimo.

De Facto in normativa non sussiste il divieto assoluto di attraversare le piazze, ma solo l’obbligo del pedone di usare gli appositi passaggi, anche se non sono vicini.

Nel primo grado di giudizio il pedone-vittima dell’investimento veniva riconosciuto colpevole dello stesso i ragione del 30% mentre il restante 70% veniva addebitato al conducente dell’autovettura che ha investito il pedone. In Appello la Corte afferma che il pedone non avrebbe dovuto attraversare il piazzale stante il divieto di cui all’art. 190 C.d.S, indipendentemente o meno dalla presenza delle strisce pedonali. La vittima del sinistro però contesta la decisione della Corte d’Appello ricorrendo in Cassazione. La vittima – ricorrente aveva fatto già presente, impugnando la sentenza di primo grado, che non vi erano attraversamenti pedonali nelle vicinanze del piazzale, per cui non aveva violato alcuna norma, nell’attraversarlo, ma la Corte aveva interpretato l’art. 190 C.d.S, ritenendo che il comma 2 contenesse un divieto assoluto di attraversare i piazzali.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza sopra citata ha accolto il ricorso del pedone “in quanto l’art. 190 del Codice della Strada non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto il fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce e attraversare quel punto. Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili”.

Con ciò riconoscendo al pedone la piena legittimità della sua domanda di risarcimento e l’esclusione in capo a quest’ultimo di qualsivoglia concorso nella causazione del sinistro.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi