PER QUANTO TEMPO VANNO CONSERVATE LE BOLLETTE DOMESTICHE?

Bollette e ricevute non diventano carta straccia dopo che il pagamento è stato versato, anzi, rappresentano un documento necessario per evitare inconvenienti, come ad esempio che l’autorità di riferimento richieda il pagamento di un importo già riscosso e l’utente non sia in possesso di documento attestante la regolarità dell’esborso.

Ai sensi dell’art. 2934 c.c., infatti, il diritto si estingue a seguito di prescrizione, quindi dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo, variabile in relazione alla prestazione richiesta e quindi al tipo di pagamento.

Le bollette pagate relative alle utenze domestiche (gas, energia elettrica, acqua, telefono) vanno conservate per 5 anni dalla data di scadenza, così come tutto ciò che è relativo all’erogazione di un servizio pubblico di consumo; in materia vale quanto disposto dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. secondo cui si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Anche se le bollette sono state saldate con domiciliazione bancaria, è consigliabile conservare le fatture che attestino la regolarità dei pagamenti e gli estratti conto della banca, ai fini di rispondere a eventuali contestazioni.

La Corte di Cassazione ha confermato (con Sent. n. 5462/2006) che il prezzo della somministrazione da parte di un Ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ. ed assoggettato alla prescrizione breve quinquennale del relativo credito.

La prescrizione viene interrotta se il fornitore del servizio invia all’utente a mezzo raccomandata a/r oppure via PEC, un’intimazione di pagamento: si rende quindi necessario prolungare il termine di conservazione del documenti in quanto la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell’intimazione.