ZONA TRAFFICO LIMITATO: IN CASO DI PIÙ VIOLAZIONI È POSSIBILE PAGARE SOLO LA PRIMA CONTRAVVENZIONE

In tema di accessi a Zone a Traffico Limitato, accade di frequente che l’automobilista che vi transiti non si limiti ad accedervi una sola volta, ma più volte ed in tempi diversi, commettendo quindi una serie di infrazioni tutte sanzionabili autonomamente ai sensi dell’art. 7, commi 9 e 14, C.d.S.

Ma in caso di violazioni plurime, ossia di accessi non autorizzati in zone a traffico limitato è possibile proporre ricorso o bisogna pagare per ogni singola violazione?

La questione non è di soluzione immediata ma necessita di un breve excursus legislativo e giurisprudenziale.

Partendo dal dato normativo, l’art. 198 del Codice della Strada, nei casi in cui vi siano più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che: “1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione“.

Muovendo da tale disposizione, la Corte di Cassazione, con Ordinanza sotto richiamata, ha statuito che nel caso in cui, tramite condotte reiterate, perpetrate anche in tempi diversi, l’automobilista effettui plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, anche nello stesso giorno, il contravventore soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, quindi è tenuto a pagare tutte le contravvenzioni. Ciò perché, per tali singoli ingressi illegittimi in ZTL, non può ravvisarsi la sussistenza di una condotta unica – Cass. Ord. n. 26434/2014.

Tale principio, secondo un’ orientamento giurisprudenziale ormai datato, sarebbe applicabile  anche a coloro che avrebbero diritto, previo rilascio di apposito permesso, di transitare in tale aree (ad esempio i residenti), in quanto la mancanza del relativo permesso, pur in presenza del diritto ad ottenerlo, determina la legittimità della contestazione di ogni singola contravvenzione – Cass. n. 19754/2009.

In tema è importante però analizzare quanto statuito dall’art. 8 della L. 689/81, il quale dispone che in caso di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. “chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”. L’art. 8 bis della medesima legge, nei casi di reiterazione delle violazioni, inoltre, prevede che: “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”.

Occorre quindi valutare la presenza o meno del c.d. concorso formale di infrazioni amministrative, realizzato attraverso la trasgressione di diverse e distinte disposizioni di legge (concorso eterogeneo) ovvero realizzato attraverso la trasgressione di un’unica disposizione di legge (concorso omogeneo).

La Cassazione, a tal riguardo, è favorevole ad ammettere il cumulo giuridico di cui all’art. 8 L.689/81 solo nei casi di concorso formale di violazioni, ossia nei casi di più violazioni commesse con la medesima azione od omissione, non prevedendolo invece in caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte (si veda: Cass. n. 27799/2005; Cass. n. 12974/2008; Cass. n. 4725/2011).

Occorre quindi valutare se il ripetuto accesso a zone a traffico limitato costituisca:

un concorso formale omogeneo di violazioni (giacchè si viola ripetutamente la medesima disposizione di legge;
costituisca una pluralità di singole violazioni accomunate dal vincolo della continuazione poiché commesse mediante un’unica azione;
costituisca una pluralità di condotte che integrano molteplici violazioni.

Al fine di correttamente dipanare la materia bisogna da subito fare una prima distinzione: ossia se l’agente abbia o meno diritto al permesso di circolare nella ZTL.

Tale distinzione è fondamentale in quanto se il soggetto ne ha diritto, lo stesso, anche di fronte a plurime violazioni commesse anche in tempi diversi, sbaglia solo una volta, poiché le successive violazioni, benché logiche da un punto di vista oggettivo (Ricorrenza dell’infrazione), mancano dell’elemento soggettivo (consapevolezza dell’infrazione).

Sul punto la giurisprudenza di merito, Trib. Reggio Emilia, Sent. n. 1330/2014, precisa che: ‘Chi dimentica di rinnovare un permesso, pur avendone diritto e senza che l’Amministrazione abbia comunicato l’imminente scadenza, sbaglia una volta sola in ragione di tale dimenticanza mentre non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con l’ordinamento, per dolo o per colpa, le successive violazioni integrate dai singoli accessi alla ZTL, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione’.

Nel caso invece il trasgressore sia sprovvisto di autorizzazione e transiti ripetutamente in ZTL si può precisare quanto segue.

L’ordinamento giuridico italiano, all’art. 27, comma 3, Cost. in tema di applicazione della pena statuisce che la funzione della stessa è quella di rieducare il condannato al fine di fargli capire la portata lesiva della sua azione o omissione.

Ebbene nel caso di plurime violazioni, poiché le stesse non vengono immediatamente notificate, si ritiene di aderire al principio secondo il quale l’automobilista da un lato debba essere sanzionato, giacchè sprovvisto di permesso transitava in una zona a traffico limitato, tuttavia si ritiene legittima solo la prima contravvenzione in quanto qualora lo stesso fosse stato sin da subito reso edotto del fatto che se fosse ripassato nella medesima zona sarebbe stato nuovamente multato, certo non avrebbe reiterato la condotta. Pertanto, unicamente la prima sanzione amministrativa riferita alla prima violazione detiene l’effetto educativo costituzionalmente tutelato.

La giurisprudenza di merito ha ribadito che l’assenza di contestazione immediata della prima infrazione ha fatto conseguire le successive violazioni, in quanto il conducente non ha compreso l’errore nella sua condotta di guida; discende che solo la prima multa deve ritenersi legittima, annullando, per l’effetto, tutte le seguenti (Giudice di Pace di Pisa, Sen. n. 3398/2007).

Analogamente, con una recente pronuncia, il Giudice di Pace di Parma con sentenza n. 1835/2015, ha confermato tale orientamento ribadendo che “la funzione educativa della sanzione non può esercitarsi sul soggetto fintanto che questi non sia reso edotto della sanzione irrogata; nel caso in esame il ricorrente ha avuto notizia della prima violazione solo dopo la commissione delle altre … ne consegue che i verbali impugnati vadano annullati tutti ad eccezione del primo in ordine di tempo, il quale, invece, deve essere confermato e pagato“.

Avv. Emanuele Ornaghi

 

 

 

 

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite piena consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi