AUTOVELOX: È L’AMMINISTRAZIONE CHE DEVE PROVARE L’ADEGUATA SEGNALAZIONE

L’amministrazione deve dare prova che l’apparecchio autovelox utilizzato per l’elevazione della contravvenzione contestata è stato adeguatamente segnalato, in caso contrario, il verbale deve essere annullato.

Con sentenza numero 537/2017, il Giudice di Pace di Milano ha infatti ricordato che la norma di cui all’articolo 142 del codice della strada stabilisce l’obbligo di collocare appositi segnali stradali o dispositivi luminosi con adeguato anticipo rispetto al luogo in cui viene effettuato il rilevamento automatico della velocità, in maniera tale da garantire l’avvistamento tempestivo degli autovelox. La prova poi di tali condizioni deve essere fornita dall’amministrazione stessa nel relativo giudizio.

Nel caso in questione, il Giudice è stato chiamato a giudicare in sede di impugnazione su un caso già esaminato dal Prefetto di Milano con esito negativo per l’automobilista, ribaltando completamente il provvedimento di conferma prefettizio.

Come ricordato in sentenza, la legge numero 689/1981 ed il decreto legge numero 150/2011 poi pongono l’onere di provare gli addebiti sollevati al ricorrente all’amministrazione, la quale è anche gravata di dimostrare sia la legittimità della conseguente contestazione che la responsabilità dell’accadimento in capo all’automobilista sanzionato.

Posto che nel caso in esame al Giudice di Pace non erano stati forniti elementi sufficienti riferiti al rispetto del disposto di cui all’articolo 142 c.d.s., il giudicante ha decretato l’assenza di appositi segnali di avvertenza di Autovelox

Considerato inoltre che l’amministrazione non ha nemmeno provato che la strumentazione utilizzata fosse stata sottoposta alla taratura periodica e ai periodici controlli equivalenti, alla luce della sentenza numero 113/2015 della Corte costituzionale, il verbale di contestazione impugnato è da reputarsi illegittimo venendo quindi accolto il ricorso dell’automobilista.

 

La presente disamina è stata sviluppata con necessità di sintesi, non può pertanto considerarsi completa e soprattutto aderente alla singola eventuale casistica che dovrà essere compiutamente analizzata e sviluppata sia in fatto che in diritto tramite effettiva consapevolezza di tutti i fattori ricorrenti nel singolo caso.

Avv. Emanuele Ornaghi